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Sanzioni e Controlli

Sanzioni e Controlli

“OBIETTIVO PRIMARIO: la promozione dei livelli di qualita’ della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente. 

La normativa in merito alle sanzioni:

Dispositivo dell’art. 261 Codice dell’ambiente

  1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di raccolta di cui all’articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
  2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all’articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di cui alì all’articolo 221, comma 4.
  3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.

Chi controlla l'etichettatura etichettatura ambientale?

La Provincia del territorio dove è stata commessa la violazione ha le competenze e le giurisdizioni in materia di accertamento cosi come quelle di eventuali sanzioni.

Le modalità di accertamento spettano sempre alla Provincia effettuando controlli a campione o dietro segnalazione del consumatore o altro soggetto.

La sanzione può essere applicata  o sulla singola violazione di mancata o errata etichettatura o su plurimi imballaggi.

Nel caso violazione di plurimi imballaggi la legge punisce con una sanzione cumulativa in relazione al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme; l’organo controllore potrà cosi valutare di applicare la sanzione più vicina al limite massimo.

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